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Soft spam (soft opt-in)

Scrivere ai clienti senza consenso esplicito si può. È scritto nella legge, a cinque condizioni.

Il soft spam, o soft opt-in, è l'eccezione prevista dall'art. 130 comma 4 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), derivata dall'art. 13, par. 2 della direttiva ePrivacy 2002/58/CE, che permette a un titolare di inviare eMail promozionali ai propri clienti senza consenso esplicito.

Vale solo se le condizioni sono tutte rispettate: l'indirizzo è stato raccolto nel contesto di una vendita conclusa, chi invia è lo stesso soggetto che ha venduto, i messaggi propongono prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati, il cliente è stato informato al momento della raccolta e ogni messaggio contiene un opt-out semplice e gratuito. Se manca anche una sola condizione, serve il consenso, come in ogni altro caso di permission marketing.

L'eccezione copre solo il canale eMail: SMS, WhatsApp e telefono restano esclusi.

Le cinque condizioni nel dettaglio e l'implementazione pratica in Klaviyo sono nell'articolo completo sul soft spam.